L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato".

Testo vigente dal 12 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;329~art1 · fonte su Normattiva