Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' sostituito dal seguente: "Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
Testo vigente dal 26 aprile 1989
