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Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, e' prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;308~art3 · fonte del testo