In sede di ripartizione delle disponibilita' del "Fondo speciale per la ricerca applicata" ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilita' complessive del Fondo.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
1Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il presente articolo.
Testo vigente dal 11 settembre 1999
