All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - e' aggiunto il seguente comma: "L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'".
Testo vigente dal 9 agosto 1967
All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - e' aggiunto il seguente comma: "L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'".
Testo vigente dal 9 agosto 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;652~art2 · fonte su Normattiva