((Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi)). Per essere iscritti nell'elenco e' necessario possedere i seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana;
- b)eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
- c)buona condotta;
- d)sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
- e)licenza elementare. L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa di quella attribuita, all'Amministrazione e da questa assunta.
Testo vigente dal 17 aprile 1968
