Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1977 al 1 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 600 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976. All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 140 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 maggio 1977 al 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-04-21;164~art3 · fonte su Normattiva