Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Testo vigente dal 6 aprile 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-03-08;44~art2 · fonte su Normattiva