L'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, e' sostituito dal seguente: "La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza. Il grado della ricompensa e' determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione e' stata compiuta ed agli effetti conseguiti".
Testo vigente dal 24 febbraio 1965
