All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;
  • c)il comma 3 e' abrogato.

Testo vigente dal 29 agosto 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2017

    Questione infondata
    10 novembre 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse attuale al ricorso, delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 4 della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito, è da escludere - per ragioni testuali e logiche - che il modificato art. 12, nella parte in cui rimette a una "legge dello Stato" la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, possa far rinvio a una successiva legge rinforzata, dovendo invece ritenersi che la legge rinforzata intenda ammettere l'intervento della legge ordinaria nella regolazione della materia. A parte ciò, l'eventualità che il rinvio in esame si traduca in una legge approvata a maggioranza assoluta non incide sull'interesse regionale a contestare il citato art. 12. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedenti citati: sentenza n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015 ).

    Art. 4 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali · Art. 5 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2016-08-12;164~art4 · fonte su Normattiva