Art. 3 — Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;1
- b)i commi 2 e 3 sono abrogati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)".
Testo vigente dal 16 novembre 2017
