Salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile. I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art5 · fonte del testo