La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art1 · fonte su Normattiva