Non e' soggetto all'onere di restituzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e nell'articolo 63 del capo VIII della legge 25 luglio 1952, n. 949, il proprietario della nave che prima della alienazione della medesima a stranieri commetta la costruzione di altra nave, da iscriversi nelle matricole nazionali, di tonnellaggio lordo non inferiore ad una volta e mezzo a quello della nave alienanda.
Testo vigente dal 19 gennaio 1962
