Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonche' alle navi da pesca oceanica. Sono comunque esclusi dai benefici:

  • 1)le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
  • 2)le navi destinate alla navigazione lagunaremarittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
  • 3)le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
  • 4)i rimorchiatori ed i galleggianti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art7 · fonte su Normattiva