Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonche' alle navi da pesca oceanica. Sono comunque esclusi dai benefici:
- 1)le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
- 2)le navi destinate alla navigazione lagunaremarittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;
- 3)le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;
- 4)i rimorchiatori ed i galleggianti.
Testo vigente dal 19 gennaio 1962
