L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e' sostituito dal seguente: "La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto d) dell'articolo 9 della presente legge".

Testo vigente dal 20 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-13;324~art1 · fonte su Normattiva