Al terzo comma, n. 2, dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "programmate e svolte", sono aggiunte le parole: ": quota parte del bilancio annuale dovra' essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attivita' permanente e alle iniziative per il decentramento". Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della citata legge e' inserito il seguente comma: "Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attivita' della Biennale". Al secondo comma, lettera e) dell'articolo 9 della citata legge sono soppresse le parole: "nonche' da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'ente stesso".

Testo vigente dal 20 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-13;324~art3 · fonte su Normattiva