Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "quattro anni e", e aggiunta la parola: "non". Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge e' inserito il seguente comma: "I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia". Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole: "che hanno carattere consultivo".
Testo vigente dal 20 giugno 1977
