Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: "quattro anni e", e aggiunta la parola: "non". Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della citata legge e' inserito il seguente comma: "I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia". Al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge, dopo la parola: "esperti", sono aggiunte le parole: "che hanno carattere consultivo".

Testo vigente dal 20 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-13;324~art5 · fonte su Normattiva