Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

Art. 4 — Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3

Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

Testo vigente dal 21 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-19;277~art4 · fonte su Normattiva