Art. 3 — Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale
Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3".
Testo vigente dal 21 dicembre 2002
