All'articolo 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi: "Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facolta' di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento piu' favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale e data facolta' di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati. Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, e consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio".

Testo vigente dal 19 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-13;65~art1 · fonte su Normattiva