Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 37 — Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • a)dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3;
  • b)dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
  • c)dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n. 33

4

La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 309/1999

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1999

    L'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - contenente una delega legislativa per la disciplina dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero - e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - emanato in base a detta delega - vanno dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 Cost., nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio presso università o fondazioni straniere, e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Premesso che la questione, così decisa, non riguarda i cittadini il cui stato di salute necessiti di prestazioni immediate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o appartenente allo Spazio economico europeo - per i quali è assicurata completa copertura dal diritto comunitario (v. al riguardo, in particolare, il regolamento CEE del Consiglio del 14 giugno 1971, e l'Accordo sullo Spazio economico europeo ratificato dall'Italia con la legge 28 luglio 1993, n. 300) e dalle norme di diritto interno (art. 1, comma 9, del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8) - ne' i cittadini ai quali prestazioni assistenziali sono garantite da accordi bilaterali cui fa riferimento lo stesso d.P.R. n. 618 del 1980, assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, in base alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, deve infatti riconoscersi che l'art. 32 Cost. postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche ai cittadini che, in disagiate condizioni economiche, si rechino all'estero, dovendo escludersi che ad essi possa imporsi l'onere di non lasciare il territorio nazionale o quello degli Stati dove, in caso di malattia, è loro garantita l'assistenza sanitaria, e che ai motivi del soggiorno al di fuori di tali territori, diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio (come i motivi familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago) debba collegarsi un'aprioristica valutazione negativa. È chiaro peraltro che, una volta stabilito il principio che l'art. 32 Cost. non tollera l'assoluto vuoto di tutela che si riscontra in proposito nella disciplina censurata, esula dalla sfera della giustizia costituzionale, ma rientra in valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, definire nei dettagli i presupposti soggettivi e le condizioni oggettive (relative ai limiti di reddito, ai tetti patrimoniali, ai tipi di patologie, alla determinazione della stessa nozione di indigenza, ecc.) nonché i modi, le procedure e le forme con cui il diritto degli indigenti dovrà realizzarsi. Con una regolamentazione nella quale ben si potranno adottare cautele ed accorgimenti idonei a prevenire deprecabili abusi, ma in cui, al tempo stesso, non si potrà negare il sostegno dello Stato nei casi estremi, allorché, in concreto, il contenuto del diritto alla cura immediata si confonda con il contenuto all'integrità della persona fino a risolversi nello stesso diritto alla vita. - V. la precedente massima A. Riguardo alla nozione di "indigenza" nella prospettata problematica, di recente S. n. 185/1998.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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