Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".
Testo vigente dal 4 marzo 1974
