Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' inserito il seguente comma: "Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art5 · fonte su Normattiva