Art. 11 — Concorsi - Criteri di ammissione - Commissioni giudicatrici
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 360 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenere al grado inferiore a quello del segretario assegnato al Comune o alla Provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori. I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al primo e quarto comma dell'articolo precedente devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perche' un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso. Per partecipare ai concorsi per posti di grado superiore a quello cui seno equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto. Per la nomina a segretario generale di 1ª e 2ª classe e a segretario capo di 1ª e 2ª classe e' richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'art. 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato ininterrotto servizio in tale qualita'. Per la nomina a segretario capo di 1ª e 2ª classe la laurea in giurisprudenza, o equipollente, non e' richiesta per i segretari comunali che, assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato ininterrotto servizio di segretario comunale fino all'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe e per le nomine di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' dato da una Commissione composta in conformita' dell'art. 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851. Della Commissione giudicatrice dei concorsi per lo promozioni a segretario capo di 2ª classe e' chiamato a far parte il sindaco di un Comune cui sia assegnato un segretario capo, su designazione della Associazione nazionale comuni italiani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art11 · fonte del testo