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Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella B allegata alla presente legge; essi sono a carico della Provincia ove il segretario presta servizio e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art18 · fonte del testo