Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali
Art. 18 — Stipendi ed assegni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella B allegata alla presente legge; essi sono a carico della Provincia ove il segretario presta servizio e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
