Art. 20 — Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge)
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 786 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' riveduta, conformemente alle tabelle allegate A e B, la classificazione dei Comuni e delle Province, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione. Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per l'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16. I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale generale di 2ª classe e di segretario comunale di 2ª classe. I segretari che si trovino in servizio quali titolari di Comuni o Province, cui, secondo le tabelle A e B, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarita' della sede. In tale caso potranno, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado, purche' nell'ultimo quinquennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto. Qualora al Comune od alla Provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, puo', sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno la qualifica di distinto. Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari, di Comuni o Province, cui, secondo le tabelle allegate A e B, non venga assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto, puo' essere attribuita, ad ogni effetto con decreto del Ministro per l'interno, lo stipendio iniziale del grado superiore, non suscettibile di aumenti periodici. Ai segretari comunali generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari provinciali generali di la classe in servizio presso Province il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, puo' essere attribuito, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per l'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici previsto dalle tabelle A e B per i segretari generali di 1ª classe dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e per i segretari generali di 1ª classe delle Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Il periodo minimo di anzianita' nel grado di segretario capo di 2ª classe, prescritto dal primo comma dell'art. 12 per il conseguimento della promozione a segretario capo di 1ª classe, e' ridotto a quattro anni per i segretari capi di 2ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo minimo di anzianita' nel grado di segretario comunale di 1° classe, prescritto dal primo comma dell'art. 9 per la promozione a segretario capo di 3ª classe, e' ridotto a tre anni per i segretari comunali di 1ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai segretari comunali di 2ª classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che conseguiranno la promozione a segretario comunale di 1ª classe a norma del precedente art 9, potra' essere conferita la promozione a segretario capo di 3ª classe con tre anni di anzianita' nel grado di segretario comunale di 1ª classe e almeno dieci anni di servizio. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il periodo minimo di anzianita' di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui a precedenti articoli 10 e 17 non e' richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore o per effetto della prima applicagione della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per posti vacanti di segretario comunale e provinciale, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti fino a data che sara' fissata con decreto del Ministro per l'interno. Restano salvi i diritti di coloro che avevano gia' presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art20 · fonte del testo