Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' sostituito dal seguente: "Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonche' le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza".

Testo vigente dal 6 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-30;354~art2 · fonte su Normattiva