Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1989, n. 291, il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
