Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;179~art7 · fonte su Normattiva