Art. 1 — Sanatoria degli effetti
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
