Il secondo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali al quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attributo un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art18 · fonte su Normattiva