Il secondo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:

  • A)qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
  • B)doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
  • C)qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
  • D)esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art19 · fonte su Normattiva