Il secondo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:
- A)qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
- B)doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
- C)qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
- D)esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".
Testo vigente dal 25 febbraio 1963
