L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia, o di assegno rinnovabile di guerra, da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sottoposto ad accertamento sanitario da parte del Collegio medico legale e, se riconosciuto idoneo, continua a rimanere in servizio permanente. L'accertamento sanitario di cui al primo comma deve essere richiesto dall'ufficiale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza di tale disposizione comporta la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale ed il suo collocamento nel congedo assoluto. L'ufficiale di cui al primo comma, che non sia riconosciuto idoneo, cessa dal servizio permanente alla data dell'accertamento sanitario ed i collocato, a seconda della idoneita' fisica, nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 28-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art33 · fonte su Normattiva