Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di eta' previsti dal precedente articolo 5, o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza avere compiuto venti anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento di tale anzianita'.

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art34 · fonte su Normattiva