Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Art. 5 — Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Testo vigente dal 10 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-07;133~art5 · fonte su Normattiva