Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identita' di copertura Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita' di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Testo vigente dal 10 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-07;133~art4 · fonte su Normattiva