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L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

  • 1)per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;
  • 2)per tre decimi dei posti mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianita' di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;
  • 3)per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita' congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito. Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneita'".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1975 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-11-28;634~art1 · fonte del testo