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L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-bis. La nomina conseguente all'esame di idoneita' e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianita' congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86. I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneita' i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita' congiunta al merito".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1975 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1975-11-28;634~art4 · fonte del testo