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Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o all'investigatore privato autorizzato". Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalita' previste dalla presente legge". Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti: "all'investigatore privato autorizzato,".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
