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Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
