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Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10".

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art16 · fonte su Normattiva