Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche";
  • b)all'articolo 65, in materia di oneri di utilita' sociale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

Testo vigente dal 20 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art19 · fonte su Normattiva