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Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente," e' inserita la seguente: "indagato," e dopo la parola: "imputato," e' inserita la seguente: "condannato,". Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse". Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono soppresse. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, puo' trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
