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Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge.

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art21 · fonte su Normattiva