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Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: "strettamente" e' soppressa. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte," sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,". Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' sostituito dal seguente: "2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova". Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato". Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' abrogato.

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art4 · fonte su Normattiva