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Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza".
Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002
