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Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva".

Testo in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art9 · fonte su Normattiva