Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
Art. 7 — Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative
Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
- b)all'articolo 8:
- 1)al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
- 2)al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
- 3)al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;
- 4)al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis»;
- c)all'articolo 11:
- 1)al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»;
- 2)al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
- 3)al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- 4)al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- 5)al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;
- d)all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;
- e)all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- f)all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- g)all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- h)all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
- i)all'articolo 22, al comma 1:
- 1)all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- 2)alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- l)all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
- m)all'articolo 40:
- 1)al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- 2)al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;
- 3)al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
- 4)al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
- n)all'articolo 48:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;
- 2)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;
- o)all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
- p)all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza». La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: «b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;». L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' abrogato. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato.
Testo vigente dal 12 aprile 2011
