Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 5 — Assestamento e variazioni di bilancio

All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
  • c)dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. Il disegno di legge di assestamento e' corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento. 4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Testo vigente dal 25 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;163~art5 · fonte su Normattiva